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FOIA e Vaccini Covid-19: non fermava il contagio del virus

Nuove rivelazioni confermano la mancanza di dati sull'efficacia dei vaccini Covid-19 nella prevenzione della trasmissione del virus, sollevando dubbi sulla narrativa ufficiale.
  • La risposta dell'AIFA ottenuta tramite il FOIA ha rivelato che nessun vaccino Covid-19 approvato presenta l'indicazione di prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2.
  • Le dichiarazioni dell'avvocato Renate Holzeisen hanno evidenziato le lacune nei dati sull'efficacia e sicurezza dei vaccini commercializzati in Italia.
  • Il Rapporto ufficiale di valutazione dell'EMA non disponeva dei dati necessari per constatare che i vaccini potessero inibire la trasmissione del virus, ma solo prevenire le forme più gravi di Covid-19.

La critica: “tre anni di violazioni e le magagne sui vaccini messe sotto il tappeto”

La complessa legislazione a tutela dei consumatori è stata messa alla prova durante la pandemia di Covid-19, in particolare per quanto riguarda la raccomandazione e l’uso dei vaccini. La normativa prevede che un farmaco possa essere raccomandato solo per le indicazioni terapeutiche approvate dalla casa madre. Tuttavia, durante la pandemia, questa regola sembra essere stata ignorata. Nonostante i documenti e le dichiarazioni dell’allora ministro della Salute, Roberto Speranza, suggerissero che il vaccino prevenisse l’infezione, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) non disponeva dei dati necessari sull’efficacia e la sicurezza dei vaccini commercializzati in Italia. Questo è stato dichiarato dell’avvocato Renate Holzeisen, che ha evidenziato le lacune ancora presenti.

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  • ⚠️ Una negligenza grave che non può essere ignorata......
  • 🤔 Forse c'è una spiegazione alternativa che stiamo trascurando......

Parla l’associazione che ha scritto ad AIFA

L’associazione Arbitrium PSG ha ottenuto una risposta dall’AIFA che ha sollevato molte domande. L’AIFA ha dichiarato che nessun vaccino Covid-19 approvato presenta l’indicazione di prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2. Questo contrasta con le dichiarazioni e i decreti legge precedenti, come la legge 44 del 1 aprile 2021, che parlava di somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. L’avvocato Valeria Panetta ha spiegato che l’associazione ha utilizzato il Freedom of Information Act (FOIA) per ottenere queste informazioni. La risposta dell’AIFA ha rivelato che il vaccino non preveniva l’infezione, sollevando dubbi sulla narrativa ufficiale degli ultimi anni. L’avvocato Manola Bozzelli ha sottolineato l’importanza di diffondere questa notizia per aumentare la consapevolezza tra coloro che hanno creduto nella narrativa ufficiale.

Si poteva invocare la libertà per sottrarsi alla vaccinazione

Le recenti dichiarazioni della Dirigente dell’AIFA, Carla Cantelmo, hanno confermato che il vaccino Covid-19 non presentava l’indicazione di prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2. Questo contrasta con le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che aveva esortato i cittadini a non invocare la libertà per sottrarsi alla vaccinazione, sottolineando che tale comportamento avrebbe messo a rischio la salute altrui. Tuttavia, il Rapporto ufficiale di valutazione dell’EMA aveva già dichiarato di non disporre dei dati necessari per constatare che i vaccini potessero inibire la trasmissione del virus. L’EMA aveva concluso che il vaccino probabilmente impediva le forme più gravi della malattia Covid-19, ma non aveva dati sufficienti per valutare l’impatto sulla trasmissione del virus.

“Oggi abbiamo le prove, violato il rispetto del farmaco”

L’avvocato Renate Holzeisen ha evidenziato che la violazione dell’indicazione terapeutica ha comportato anche la violazione del diritto del farmaco sancito nel diritto nazionale italiano. La campagna vaccinale rappresenta un esempio di applicazione in massa di un farmaco fuori dalla sua indicazione terapeutica, come riportato nell’articolo 3 della Legge Di Bella. Le leggi emanate per la prevenzione da SARS-CoV-2 prevedevano l’obbligo vaccinale per l’intera popolazione, ma la dichiarazione della Dirigente di AIFA, Carla Cantelmo, ha rivelato che nessun vaccino Covid-19 approvato presentava l’indicazione di prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2. L’EMA non ha mai autorizzato questi vaccini per prevenire il contagio virale, ma solo per prevenire la malattia Covid-19. Questo ha sollevato ulteriori domande sulla legittimità delle campagne vaccinali e delle leggi emanate a tale scopo.

Sentenze del TAR sull’obbligo vaccinale COVID-19

  • Sentenza n. 42/2022 – 30 marzo 2022
    Il TAR della Lombardia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale riguardo all’art. 4, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44. Il caso riguardava una psicologa sospesa per non aver rispettato l’obbligo vaccinale, contestando che la sospensione non dovesse applicarsi a chi non aveva contatti interpersonali. La questione è stata rimessa alla Corte Costituzionale per valutare la legittimità della norma in relazione a vari articoli della Costituzione.
  • Sentenza n. 14/2023 – 1 dicembre 2022
    La Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo l’obbligo vaccinale per il personale sanitario, rigettando il ricorso del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana. La Corte ha sostenuto che l’obbligo vaccinale non violava i diritti costituzionali e che la sospensione dall’esercizio della professione era una misura proporzionata per garantire la salute pubblica.
  • Sentenza n. 15/2023 – 1 dicembre 2022
    Questa sentenza ha confermato la legittimità dell’obbligo vaccinale per i lavoratori impiegati in strutture socio-sanitarie. La Corte ha ribadito che l’obbligo è giustificato dalla necessità di proteggere la salute dei pazienti e della collettività, ritenendo non irragionevole il bilanciamento tra libertà individuali e salute pubblica.
  • Sentenza n. 16/2023 – 1 dicembre 2022
    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una psicologa sospesa per non aver rispettato l’obbligo vaccinale. La Corte ha stabilito che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR della Lombardia era inammissibile per difetto di giurisdizione, ribadendo la validità dell’obbligo vaccinale in contesti professionali.

Bullet Executive Summary

In conclusione, le recenti ammissioni dell’AIFA e dell’EMA hanno sollevato dubbi significativi sulla narrativa ufficiale riguardante l’efficacia dei vaccini Covid-19. La mancanza di dati sufficienti per dimostrare la prevenzione della trasmissione del virus ha messo in discussione la legittimità delle campagne vaccinali e delle leggi emanate a tale scopo. Questo ha evidenziato la necessità di una maggiore trasparenza e di un rigoroso rispetto delle indicazioni terapeutiche approvate.

Nel mondo della farmaceutica, è fondamentale comprendere che ogni farmaco deve essere utilizzato solo per le indicazioni terapeutiche approvate. Questo principio garantisce la sicurezza e l’efficacia dei trattamenti. Inoltre, è importante che le autorità regolatorie dispongano di dati sufficienti per valutare l’efficacia e la sicurezza dei farmaci prima di approvarli per l’uso pubblico. La recente vicenda dei vaccini Covid-19 ha messo in luce l’importanza di questi principi e la necessità di una maggiore trasparenza e responsabilità nel processo di approvazione dei farmaci.


Articolo scritto al 99% dall’AI, con una correzione opzionale da parte dell’essere umano. Le immagini, create dall’AI, potrebbero avere poca o scarsa attinenza con il contenuto dall’articolo.(scopri di più)
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