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- Il Comitato Nazionale per la Bioetica ha adottato il parere con 19 voti favorevoli su 28, riflettendo la complessità del tema.
- La definizione di trattamenti di sostegno vitale considera quei trattamenti che sostituiscono funzioni vitali, la cui sospensione comporterebbe la morte del paziente in tempi brevi.
- Il parere arriva pochi giorni dopo una sentenza della Corte europea dei diritti umani, che ha dichiarato non illegittimo il divieto di suicidio assistito in uno Stato membro.
Il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) ha recentemente emesso un parere fondamentale riguardante i trattamenti di sostegno vitale (TSV), rispondendo a un quesito del Comitato etico territoriale dell’Umbria. Questo parere si inserisce nel contesto della sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale, che ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 580 del Codice penale, limitando la punibilità di chi agevola il suicidio di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile e capace di decisioni libere e consapevoli.
Il CNB ha sottolineato che i trattamenti di sostegno vitale devono essere intesi come quei trattamenti che sostituiscono funzioni vitali, la cui sospensione comporterebbe la morte del paziente in tempi brevi. Questo parere è stato adottato a larga maggioranza, con 19 voti favorevoli su 28, riflettendo la complessità e la continua evoluzione del tema in relazione ai progressi scientifici e medici.
Il Dibattito sulla Definizione di Trattamenti di Sostegno Vitale
Uno degli aspetti più dibattuti riguarda la definizione stessa di trattamenti di sostegno vitale. La letteratura medica non offre una definizione condivisa, il che ha imposto al CNB di unire considerazioni cliniche, bioetiche e giuridiche per offrire una risposta adeguata. Il parere del CNB configura un criterio flessibile per inquadrare i TSV in relazione alle loro finalità, intensità e conseguenze della sospensione, letto nel contesto del pronunciamento della Corte costituzionale.
Il parere del CNB arriva in un momento cruciale, pochi giorni dopo una sentenza della Corte europea dei diritti umani (Cedu) che ha dichiarato non illegittimo il divieto di suicidio assistito in uno Stato membro. Questo parere contribuirà alla documentazione dei giudici della Corte costituzionale, che devono elaborare un nuovo intervento atteso sulla liceità di ottenere l’assenso all’aiuto al suicidio per pazienti che non dipendono da trattamenti di sostegno vitale.
Le Divergenze di Opinione all’Interno del CNB
Il dibattito all’interno del CNB è stato animato, con posizioni differenti che riflettono la complessità del tema. Dei 28 membri, 19 hanno votato a favore del parere, ritenendo che i TSV debbano costituire la sostituzione delle funzioni vitali, la cui sospensione comporterebbe la morte del paziente in tempi brevi. Altri cinque membri hanno espresso l’opinione che il “sostegno” possa avvenire anche tramite piani di assistenza complessi, con un impatto rilevante sulla percezione personale dell’individuo.
Un parere di minoranza, firmato da sette membri, intende per TSV “qualsiasi trattamento, anche farmacologico o assistenziale, dalla cui sospensione discende, anche in tempi non rapidi, la morte del paziente”. Questa posizione collide con il punto di vista della Consulta del 2019, che ha voluto chiarire e definire un’area circoscritta di non punibilità per l’aiuto al suicidio, escludendo l’introduzione di un “diritto di morire”.
Le Implicazioni Giuridiche e Bioetiche
La maggioranza del CNB ha stabilito che la limitazione del concetto di TSV, come definito dalla sentenza della Corte costituzionale, deve essere applicata ai trattamenti che sostituiscono le funzioni vitali, distinti dai trattamenti ordinari e dalle modalità di cura dei bisogni vitali della persona malata, la cui sospensione è seguita dalla morte in tempi brevi. Questo criterio è essenziale per proteggere i pazienti più fragili e vulnerabili, garantendo che il quadro giuridico e bioetico definito dalla sentenza della Corte costituzionale sia rispettato e applicato correttamente.
La decisione del CNB esclude derive verso un indebito ampliamento dell’accesso al suicidio assistito, che potrebbe esporre soggetti vulnerabili a inaccettabili pressioni, inducendo una generalizzata apertura verso percorsi suicidari. Questo parere ha una decisiva rilevanza bioetica, delimitando l’ambito della non punibilità dell’assistenza al suicidio entro situazioni di prossimità della morte.
Bullet Executive Summary
In conclusione, il parere del Comitato Nazionale per la Bioetica rappresenta un passo significativo nel dibattito sui trattamenti di sostegno vitale e l’aiuto al suicidio. La definizione di TSV come trattamenti che sostituiscono funzioni vitali, la cui sospensione comporterebbe la morte del paziente in tempi brevi, offre un quadro chiaro e flessibile per affrontare queste delicate questioni. Questo parere non solo risponde a un’esigenza giuridica, ma riflette anche una profonda considerazione bioetica, proteggendo i pazienti più vulnerabili e garantendo che il quadro giuridico e bioetico sia rispettato e applicato correttamente.
Nozione base di farmaceutica: Il concetto di “trattamenti di sostegno vitale” è fondamentale in farmaceutica e medicina, poiché riguarda quei trattamenti che sono essenziali per mantenere in vita un paziente, come la ventilazione meccanica o la dialisi.
Nozione avanzata di farmaceutica: La farmacologia palliativa, che include l’uso di farmaci per alleviare il dolore e altri sintomi nei pazienti terminali, è un campo in continua evoluzione. La gestione del dolore e dei sintomi è cruciale per migliorare la qualità della vita dei pazienti, e l’accesso a cure palliative di alta qualità è considerato un diritto umano fondamentale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Questo parere del CNB stimola una riflessione personale su come bilanciare l’autodeterminazione del paziente con la necessità di proteggere i più vulnerabili, un tema che continuerà a evolversi con i progressi della medicina e della bioetica.